Art. 15.
(Disposizioni transitorie).

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di lavorazione delle piante, delle loro parti, delle droghe e dei loro derivati ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati e che non si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 7, possono proseguire le medesime attività a condizione che, entro sei mesi dalla medesima data, presentino al Ministero della salute la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 5.
      2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente in qualità di gestore responsabile di negozio o di commesso anche operante con rapporto a tempo parziale, le attività previste dagli articoli 6 e 11, o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, delle droghe e dei loro derivati, propedeutiche alla ulteriore lavorazione, o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia o del diploma universitario in tecniche erboristiche istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, ovvero di un diploma di laurea di primo grado nel cui titolo compaiono le qualificazioni di «erboristica»

 

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o di «erboristico» possono continuare a svolgere le attività elencate al presente comma, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4.
      3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro continuativo dipendente, nella qualità di responsabile della gestione del laboratorio annesso all'esercizio di vendita, o di commesso, le attività previste dagli articoli 6 e 11 della presente legge, o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, delle droghe e dei loro derivati, propedeutiche alla ulteriore lavorazione, o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività, a condizione che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge superino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, sentito il parere delle associazioni di categoria degli erboristi maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      4. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che alla data di entrata in vigore della presente legge non esercitano, da più di cinque anni, alcuna delle attività che secondo la legge medesima possono essere esercitate disponendo di tale titolo, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente articolo.
      5. I prodotti preconfezionati che per composizione corrispondono alla definizione di prodotto erboristico, già in commercio alla data di entrata in vigore della
 

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presente legge, possono essere venduti per un periodo non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla medesima data.